Da oggi mercoledì 2 dicembre i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta di “buoni spesa” per generi alimentari e prodotti di prima necessità (esclusi superalcolici).
I buoni spesa dovranno essere utilizzati esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza che hanno aderito alla manifestazione di interesse e i cui riferimenti sono consultabili nell’elenco in costante aggiornamento pubblicato sul sito del Comune di Alessandria.
I buoni spesa saranno erogati a seguito dell’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali in raccordo con gli uffici comunali.
Per richiedere i buoni spesa – unica modalità ammessa – occorre compilare il form on-line disponibile sul sito del Comune di Alessandria “Buoni spesa Dicembre 2020” al seguente link :
La domanda potrà essere presentata dalle ore 9 del 2 dicembre 2020 alle ore 20 del 9 dicembre 2020.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui.
Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi,concorreranno i seguenti criteri:
- Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
- nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi della normativa vigente;
- nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell’attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi della normativa vigente;
- nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi della normativa vigente
a ridotto orario di lavoro;
- nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;
- nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.
Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari e prodotti di prima necessità è definito secondo la seguente griglia di valori economici orientativi:
– nucleo familiare composto di n. 1 persona : €. 50,00
– nucleo familiare composto di n. 2 persone : € .75,00
– nucleo familiare composto di n. 3 persone : €.100,00
– nucleo familiare composto di n. 4 persone : €.125,00
– nucleo familiare composto di n. 5 e più persone: €.150,00
L’entità del valore economico dei buoni spesa sarà incrementata nel caso della presenza di figli minori di tre anni – incremento di €.25,00. Nel caso della presenza di soggetti minori/disabili con allergie alimentari (es. celiaci) – incremento di € 25,00.
Si precisa che i beneficiari, come indicato dall’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, dovranno essere prioritariamente individuati tra quelli non assegnatari di sostegno pubblico (R.d.C., Rei, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno previste a livello regionale o comunale).
I buoni spesa, erogati con tagli del valore unitario di € 25, saranno consegnati personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune. Si precisa che i buoni non potranno essere utilizzati per l’acquisto di superalcolici.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei requisiti, rilasciate dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, saranno oggetto di controllo e verifiche con la collaborazione della Guardia di Finanza di Alessandria.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.